L’art.119 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), come è noto, ha introdotto una importante agevolazione per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici da realizzare in edifici abitativi, ovvero la possibilità di detrarre il 110% delle spese sostenute dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, lo stesso decreto ha previsto l’opportunità di cedere il credito fiscale alle banche oppure di ricevere direttamente uno sconto in fattura, facilitando così anche la finanziabilità delle opere. In sintesi, grazie alla misura, il vantaggio fiscale che si otterrebbe dall’effettuazione di tali lavori è superiore al costo sostenuto e l’effettivo esborso può anche essere nullo.
Tuttavia, sin dai primi decreti attuativi, il superbonus si è contraddistinto per una complessità burocratica senza precedenti che non ha consentito, a molti contribuenti interessati, di accedere all’incentivo. Infatti, per fruire del credito è necessario rispettare numerosi vincoli legati agli aspetti tecnici dell’intervento ma anche anche una serie di prescrizioni contabili molto puntuali nel caso si voglia procedere con la cessione del credito alla banca, alle poste, oppure al fornitore (mediante lo sconto in fattura).
E’ bene far notare come, in caso di controlli, l’unico soggetto responsabile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate risulterebbe il committente; pertanto, nel caso in cui dovesse emergere una indebita fruizione del credito, il beneficiariosarà obbligato alla restituzione dell’intero importo, oltre al pagamento di sanzioni e interessi. Solo in via subordinata, infatti, il beneficiario potrà rivalersi sul tecnico che ha asseverato i lavori, magari richiedendo l’attivazione della polizza professionale.
Per tale motivo, è opportuno, sin dalla fase preliminare, analizzare nel dettaglio la normativa in materia fiscale e richiedere il supporto a un commercialista per la verifica dell’ammissibilità dei costi che si intendono sostenere. Altro elemento critico da monitorare è quello legato al sostenimento della spesa e alla corretta procedura da adottare per la fatturazione (degli acconti e dei saldi) per le diverse tipologie di interventi agevolati. Infine, è necessario prestare la massima attenzione anche alla fase di pagamento, con l’utilizzo di bonifici parlanti che devono riportare una serie di informazioni sul prestatore, sul documento di spesa e sulla normativa di riferimento.

Ovviamente, il discorso si complica e non poco nel caso in cui il piano dei lavori preveda sia spese di ristrutturazione detraibili al 50% sia lavori rientrati in più interventi trainanti/trainati del superbonus 110% o, ancor più complesso, nel caso in cui si debba rendicontare a stati di avanzamento lavori al fine di poter effettuare la progressiva cessione del credito. In questi casi, è necessario tenere una distinta contabilità per singolo intervento e ricevere fatture che descrivano puntualmente i lavori riconducibili ad una o all’altra delle fattispecie previste dal superbonus. Ciò consente infatti di facilitare le operazioni di rendicontazione, di monitorare il superamento o meno dei massimali di spesa detraibili e di preparare fascicoli documentali ben definiti sia per il rilascio del visto di conformità da parte del commercialista (richiesto per la cessione o lo sconto del credito) sia per l’esibizione all’Agenzia delle Entrate (in caso di controlli).
Pertanto, il superbonus 110% rappresenta senz’altro un’occasione da non perdere per effettuare lavori di efficientamento energetico e antisismici, anche di ingente entità, abbattendone interamente il costo. Tuttavia, è necessario affidarsi a professionisti esperti della materia al fine di evitare spiacevoli sorprese a seguito delle verifiche che l’Amministrazione finanziaria farà soltanto nei prossimi anni.