Scadenza degli atti di accertamento sotto l’effetto “COVID-19”

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La normativa emergenziale per il Covid-19 ha previsto numerose deroghe che consentono all’amministrazione finanziaria di avere più tempo per le notifiche degli atti di accertamento.

In sintesi, a seguito dell’art. 157 del DL Rilancio (34/2020), gli atti di accertamento o di irrogazione sanzioni, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro la fine dell’anno ma possono essere notificati entro il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità o urgenza (art. 157 Dl 34/2020).

Per fare un esempio, gli atti relativi al periodo di imposta 2015 devono essere emessi entro la fine del 2020 ma sussiste per l’amministrazione finanziaria l’obbligo di notifica, entro lo stesso anno, solo nel caso in cui sussista un pericolo per la riscossione, o vi sia una notizia di reato ex art. 231 c.p o ancora vi siano procedure concorsuali in essere. Se non vi è indifferibilità o urgenza, è possibile invece notificare tali atti entro la fine del 2021. Pertanto, bisognerà attendere il 2022 per vedere concluso l’iter di accertamento del periodo di imposta 2015.

Una fattispecie analoga è quella relativa ad una dichiarazione omessa per il periodo di imposta 2014; anche in tal caso, vi è l’obbligo di emissione dell’atto entro il 31 dicembre 2020, ma è comunque possibile per l’amministrazione finanziaria procedere con la notifica entro l’anno successivo.

E’ opportuno ricordare che tali disposizioni sono in contrasto con lo statuto del contribuente, nella parte in cui stabilisce che i termini di decadenza non possano essere mai prorogati.

Per quanto possa sembrare eccessivo il tempo concesso all’amministrazione finanziaria per la notifica degli atti, allo stesso modo, si rileva come questa disposizione di legge abbia scongiurato il pericolo di dover affrontare contradditori in un periodo di emergenza sanitaria.

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