Non punibilità dei reati a seguito di rottamazione

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Non sono punibili i reati per debiti tributari rottamati.

La Corte di Cassazione, con le sentenze 34940/2020 e 35175/2020, ha stabilito che non sono punibili i reati tributari nel caso di estinzione del debito, a seguito di rottamazione. Inoltre, poiché l’amministrazione finanziaria non ha più nulla da pretendere, viene meno il profitto del reato e il sequestro è illegittimo.

In sintesi, la norma penale (art.13 Dlgs 74/00), per avere la non punibilità del reato, richiede, in linea generale, l’integrale pagamento delle somme dovute; tuttavia, ammette tale fattispecie anche per procedure speciali, come la rottamazione, con le quali l’amministrazione finanziaria rinuncia alle sanzioni e interessi. Infatti, precisa la Suprema Corte, le procedure conciliative di cui al DL. 119/18, Dl 193/16 e DL 148/18 rientrano, come l’accertamento con adesione, tra quelle che prevedono l’abbattimento di sanzioni e interessi, e consentono la non punibilità, purché il pagamento intervenga nei termini previsti.

Di conseguenza, coloro che hanno aderito alla rottamazione e hanno provveduto al pagamento degli importi richiesti entro il termine stabilito possono stare tranquilli sulla non rilevanza penale del mancato pagamento delle ulteriori somme, stralciate in fase di definizione agevolata. La questione poteva apparire indubbia ma è stato necessario l’intervento della Cassazione per avere la certezza sul caso.

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